ISCRIZIONE FAMILIARI
In virtù del rinnovo del C.C.N.L. dell’Industria Alimentare sottoscritto in data 30 luglio 2020, oltre ai lavoratori dipendenti delle aziende alimentari che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all’articolo 2 Regolamento Fasa, possono essere iscritti su base volontaria: i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Fasa delle aziende che applicano il C.C.N.L. di cui all’articolo 2 del Regolamento Fasa.
FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Ai fini dell’iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia secondo quanto specificato di seguito.
Per la definizione dello stato di famiglia si precisa che possono essere inclusi nella presente copertura, previa tassativa sottoscrizione di autocertificazione di stato di famiglia come da modalità sotto descritta:
– il coniuge o convivente more uxorio
– i figli del/della dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia purché fiscalmente a carico del/della dipendente stesso/a per almeno il 50%.
Ogni altro soggetto diverso da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non può in ogni modo essere incluso nella presente copertura, seppur convivente con il titolare di polizza.
NB: Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come titolari e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari. I figli fiscalmente a carico invece potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
Si precisa che l’iscrizione al Fondo dei familiari dei lavoratori dipendenti è volontaria ed il lavoratore dipendente può iscrivere i propri beneficiari alle seguenti condizioni:
siano iscritti tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia, così come definito dalla presente Informativa. Ai fini della validità dell’iscrizione dei beneficiari, il coniuge/convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico devono risultare nello stato di famiglia del dipendente che sta perfezionando l’iscrizione. È altresì obbligatorio iscrivere i componenti derivanti dallo stato di famiglia limitatamente a soggetti sopra menzionati.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Durata della Campagna di adesione ai Familiari 2024:
La campagna di adesione familiari si apre il 21/12/2023 e termina il 16/02/2024.
Procedure operative:
La campagna di adesione familiari 2024 si aprirà in data 21/12/2023 e terminerà il 16/02/2024. All’apertura della campagna di adesione familiari 2024, gli Iscritti che hanno generato il MAV lo scorso anno potranno trovarlo disponibile online per il download (il mav terrà conto di eventuali modifiche apportate nel corso dell’anno 2023).
Questa anticipazione consentirà agli Iscritti di procedere con il pagamento senza dover attendere finestre temporali specifiche, evitando così eventuali disagi legati alle scadenze.
Coloro che non hanno accesso al MAV online o che hanno la necessità di modificarlo, avranno la possibilità di avanzare la richiesta attraverso un apposito form, tramite il quale sarà inoltre possibile comunicare la necessità di apportare modifiche allo stato di famiglia (es: aggiungere o rimuovere beneficiari), e garantendo ai nostri operatori un controllo efficiente sulle richieste.
Mediante l’invio dei relativi documenti d’identità, il titolare potrà aggiungere nuovi familiari in caso di nuova nascita e/o nuova convivenza/matrimonio, o rimuovere quelli esistenti in caso di separazione/divorzio, decesso o figli non più fiscalmente a carico.
In questo caso, dopo aver compilato il form, sarà sufficiente attendere 24/48 ore affinché la modifica richiesta (aggiunta o rimozione beneficiari) venga visualizzata.
Il nuovo MAV verrà successivamente caricato all’interno dell’Area Riservata, in base alle finestre temporali nelle quali siano state espresse le modifiche, come da seguente calendario:
Modifiche MAV |
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Caricamento MAV in Area Riservata |
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dal |
al |
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Data |
21/12/2023 |
03/01/2024 |
→ |
09/01/2024 |
04/01/2024 |
11/01/2024 |
→ |
16/01/2024 |
12/01/2024 |
18/01/2024 |
→ |
23/01/2024 |
19/01/2024 |
25/01/2024 |
→ |
30/01/2024 |
26/01/2024 |
31/01/2024 |
→ |
05/02/2024 |
01/02/2024 |
07/02/2024 |
→ |
11/02/2024 |
08/02/2024 |
14/02/2024 |
→ |
16/02/2024 |
Il bollettino MAV precompilato è intestato al Titolare di Polizza e contiene l’importo totale della quota contributiva in base all’anagrafica dichiarata dal titolare di polizza.
Le quote di adesione sono:
Beneficiari Quota Contributiva Ordinaria Annua:
- Coniuge o Convivente € 24;
- Figlio fiscalmente a carico € 24.
Il versamento della quota contributiva deve essere effettuato con bollettino MAV entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bollettino.
Tale pagamento deve essere corrisposto in un’unica soluzione per tutti i familiari registrati, non è pertanto possibile dare adesione per i diversi familiari in tempi differenti.
La quota di contribuzione annuale versata non è rimborsabile.
Non appena il Fondo avrà acquisito il versamento della quota di contribuzione, l’Iscritto potrà visionare all’interno dell’area riservata – sezione Stato Famiglia – il buon esito del pagamento tramite dicitura (PAGATO – anno 2024) posta a sinistra del nominativo del beneficiario interessato a seguito della rendicontazione.
L’adesione garantirà copertura assicurativa ai beneficiari per l’anno 2024, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti.
Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, attraverso le modalità previste dalla legge, controlli a campione sui nuclei familiari iscritti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni autocertificate e anche ai fini del pagamento delle prestazioni.
NB: Trattandosi di garanzia differente da quanto previsto a favore del titolare di polizza,
si invita alla consultazione di ambedue i Nomenclatori.
In carenza di adesione iscrizione al Fondo dei familiari entro il 16 febbraio 2024 da parte dell’Iscritto, con il pagamento della relativa quota procapite, i familiari del titolare di polizza saranno considerati automaticamente cessati con la conseguente impossibilità di accedere alle prestazioni sanitarie del Fondo e non sarà possibile ripristinare la copertura in data successiva al termine della suddetta campagna di adesione.
Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro del dipendente Iscritto al Fondo FASA,
o cessi il versamento della contribuzione da parte dell’azienda, la copertura sanitaria del titolare di polizza terminerà con lo scadere del contratto lavorativo; i beneficiari invece, per i quali si sia provveduto al pagamento per la copertura sanitaria, godranno della stessa fino al 31/12/2024.