Spese escluse dal Piano sanitario – Familiari

Spese escluse dal Piano sanitario – Familiari

Il Nomenclatore Familiari esclude le spese per:
  • l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del piano
  • qualsiasi trattamento avente mera finalità di controllo routinario e/o prevenzione, salvo quanto previsto da Prestazioni odontoiatriche particolari (garanzia operante per il coniuge/convivente more uxorio e per i figli di età uguale o superiore ai 6 anni) e Prestazioni odontoiatriche particolari (garanzia operante per i figli di età inferiore ai 6 anni)
  • le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici salvo quanto previsto da Prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche per i figli in caso di disagio in età scolare
  • la semplice correzione di difetti visivi con trattamento laser eccetto quelli finalizzati alla correzione della miopia come previsto da Intervento chirurgico ambulatoriale per prestazioni di dermatologia e oculistica
  • l’intervento per deviazione del setto nasale, se non a seguito di evento traumatico, anche se associato ad ipertrofia dei turbinati o poliposi
  • le cure e trattamenti terapeutici non fruiti in regime di ricovero o nei 200 giorni successivi allo stesso
  • tutte le prestazioni afferenti ad una fecondazione non fisiologica (assistita)
  • gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’Iscritto (è operante invece per gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi)
  • il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni
  • gli infortuni conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni
  • l’aborto volontario non terapeutico
  • le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto)
  • le protesi di qualsiasi altro tipo (escluse le endoprotesi applicate in occasione di interventi chirurgici)
  • i trattamenti sclerosanti
  • i trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali, medicinali e vaccini (salvo quanto previsto al punto g) “Post ricovero” di cui all’art. 3. “Ricovero”)
  • le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazione dell’atomo, naturali o provocate e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopiradio-attivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.)
  • le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche
  • le prestazioni rese a persone affette da infermità mentali, alcolismo, tossicodipendenza e relative alle cause ed alle conseguenze di tali infermità
  • le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale
  • le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici salvo quanto previsto da Prestazioni odontoiatriche particolari (garanzia operante per il coniuge/convivente more uxorio e per i figli di età uguale o superiore ai 6 anni)” e da Prestazioni odontoiatriche particolari (garanzia operante per i figli di età inferiore ai 6 anni)
  • le conseguenze dirette o indirette di pandemie.